Vantaggio fiscale

Art.125 del Decreto rilancio D.L. 34/2020

Secondo l’Art.125 del Decreto rilancio D.L. 34/2020, per i soggetti di attività d’impresa, arte o professione è stato introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate nel periodo d’imposta 2020, nella misura del 60% e fino ad un massimo di 60.000 euro per contribuente.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione di virus, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati.
Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
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